Aiuti di Stato 2020

Dopo l’accoglimento della proroga prevista nel Dl. Riaperture, il termine per la pubblicazione degli aiuti di Stato ricevuti è stato prorogato all’1 gennaio 2022.

Entro il 31 dicembre, le aziende iscritte al Registro delle imprese hanno l’obbligo di pubblicare gli aiuti e/o contributi ricevuti dallo Stato

La Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2021, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio 2020.

Sono soggetti all’obbligo aiuti e contributi quali sovvenzioni, sussidi, contributi in conto capitale, in conto esercizio e in conto interessi, garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio.

In quest’ottica, devono essere soggetti a pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, solo se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Quindi, anche se i singoli aiuti sono di importo inferiore ma complessivamente le erogazioni ricevute superano i 10.000 euro, sono tutti soggetti all’obbligo di pubblicazione. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati/incassati). Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese, così come i contributi a fondo perduto Covid erogati da Inps ed Agenzia dell’Entrate e percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi.

Terminato il periodo di proroga resta dunque l’obbligo della pubblicazione, senza però l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 125-ter, consistenti nella revoca dell’aiuto e nell’applicazione della sanzione dell’1% con un minimo di 2.000 euro.

La CNA BASILICATA mette gratuitamente a disposizione degli associati una pagina del proprio sito internet per assolvere all’obbligo di pubblicazione. Gli interessati possono rivolgersi agli uffici di Matera e Potenza per compilare il modulo dedicato e provvedere alla pubblicazione.

Clicca QUI per l’elenco completo.

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